L’articolo 17]bis del D.L. n. 18 del 14 febbraio 2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 49 dell’8 aprile 2016, ha innovato le lettere a) e b) del comma 2 dell’art. 120 TUB, definendo il nuovo assetto degli interessi anatocistici nei rapporti bancari. Il comma 2 dell’art. 120 TUB dispone adesso (in blu la parte riformata): “(…)2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti; b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1º marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo. (…)”. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nelle funzioni di Presidente del CICR, con Decreto d’urgenza n. 343 del 3 agosto 2016, ha dato attuazione all’art. 120 TUB, comma 2.
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Informazione di servizio A breve Banca Centro Emilia provvederà a trasmettere ai propri correntisti: 1. la proposta di modifica unilaterale del contratto riportante le nuove formulazioni contrattuali relative al conteggio, regolamento di interessi, commissioni e spese; 2. modulo di autorizzazione all’addebito in conto degli interessi debitori che il correntista provvederà a restituire firmato presso la filiale di questa banca ove intrattiene il rapporto.
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In ogni caso, per i correntisti che hanno sottoscritto o rinnovato il contratto di rapporto di conto corrente con Banca Centro Emilia in data antecedente il 2010, sono sin d’ora invitati a presentarsi previo appuntamento presso la filiale di questa banca ove intrattengono il rapporto, al fine di sottoscrivere il rinnovo delle norme contrattuali in forza di legge.
LA DIREZIONE
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