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Decreto-Legge 15 maggio 2024, n. 63 recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”

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Con il Decreto-Legge 15 maggio 2024, n. 63, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 2024, sono stati adottate disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.


In particolare, l’art. 1 del predetto Decreto- Legge (“Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura”) prevede una serie di misure per il sostegno alle filiere produttive, in particolare al settore cerealicolo, a quello della pesca e dell’acquacoltura, con l’obiettivo di contenere gli effetti economici conseguenti al conflitto russo-ucraino e alla diffusione della specie granchio blu.
Il comma 2 del citato articolo dispone - per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che nell’anno 2023 hanno subito una riduzione del volume d’affari pari almeno al 20 per cento rispetto all’anno precedente - la possibilità di avvalersi della sospensione, per dodici mesi, del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell’anno 2024, stipulati con le Banche.
Possono beneficiare della sospensione le imprese:
• che attestino la riduzione del volume d’affari nella percentuale sopra indicata tramite la presentazione di un’autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
• le cui esposizioni debitorie non siano, al 16 maggio 2024, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità e nuovi o maggior oneri per le parti.
Inoltre, con riferimento alle garanzie pubbliche, lo stesso comma 2 prevede che la scadenza delle coperture rilasciate dal Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Fondo PMI) e dall’ISMEA, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 sui finanziamenti oggetto della comunicazione di cui sopra è automaticamente differita del medesimo periodo di sospensione o proroga.

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